Quando intercorre l’obbligo DUVRI? Nel periodo dell’emergenza Covid si è spesso sentito parlare dell’importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro. La sicurezza nell’ambiente in cui si trascorre la maggior parte delle ore della propria giornata è una questione che interessa tutti, dal datore di lavoro, al dipendente.
Valutazione dei rischi e misure di sicurezza devono essere il fulcro di un’azienda, ma cosa succede quando un’impresa affida dei lavori, servizi o forniture a una ditta esterna? In questo caso il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che venga stilato il DUVRI, il documento dei rischi che provengono da interferenze esterne.
DUVRI è un acronimo che sta per “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”. È un testo obbligatorio per tutte quelle imprese che decidono di appaltare un servizio a fornitori esterni i quali, svolgendo il proprio lavoro nella sede del committente, potrebbero interferire sulla sicurezza dei lavoratori.
Il DUVRI deve essere aggiornato ogniqualvolta subentrino dei rischi di interferenza e deve essere allegato al contratto di appalto. L’obbligo di redigerlo spetta al datore di lavoro committente. Però, come recita il testo del Documento, sia l’impresa che delega il servizio sia quella appaltatrice sono tenute a “collaborare per attuare misure preventive e protettive relative ai rischi” e a “coordinare interventi preventivi e protettivi, informandosi reciprocamente sui rischi dovuti alla concomitanza dei lavori”.
Queste le informazioni da includere nel DUVRI.
È possibile seguire questa procedura per la redazione del DUVRI, in modo da rispettarne i requisiti.
Facciamo un esempio pratico di DUVRI. Partiamo da alcune informazioni generali, in cui i nomi delle aziende sono state oscurate.
Per la valutazione dei rischi da interferenza, occorre considerare in questo caso il rischio di folgorazione: l'attività dell'impresa appaltatrice potrebbe interferire con l'impianto elettrico esistente, moltiplicando questa tipologia di rischio per i lavoratori dell'azienda XYZ.
Per ridurre il rischio di folgorazione, l'impresa appaltatrice dovrà adottare le seguenti misure:
Deve redigere il DUVRI l'impresa che affida dei lavori di sistemazione di un impianto elettrico a una ditta di installazioni elettriche esterna, oppure l’azienda che affida la manutenzione dei macchinari a un team esterno di tecnici. Esistono però dei casi in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI. Quando si tratta di servizi di natura intellettuale; di forniture di materiali o attrezzature; di attività che presentano un basso rischio d'infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato); o in presenza di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno. In quest’ultimo caso fanno eccezione lavori ad alto rischio come l'elevato pericolo di incendi o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente dannosi. Rientrano nell’elenco anche rischi più particolari che vengono riportati nell’allegato XI del D.Lgs 81/08. Infine, non c’è l’obbligo di elaborare il DUVRI nei cantieri edili dove è già stato redatto un PSC (Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento).
In quali sanzioni incorrono le aziende che, pur essendo obbligate a elaborare il DUVRI, non lo redigono? E qual sono i rischi per le realtà imprenditoriali che non fanno attività di coordinamento con le imprese esterne?
Ed è sempre il titolare dell’impresa appaltatrice a rischiare l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro nel caso in cui non sia stato redatto il DUVRI o se non è avvenuta la cooperazione reciproca relativamente alla prevenzione del rischio tra azienda e impresa esterna.
Anche i dipendenti non sono esenti da sanzione. È prevista una multa da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non è munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia.