Categorie: Manutenzione Impianti

I condomìni, alla data del 6 maggio 2019, sono stati interessati dall’entrata in vigore di un nuovo decreto legge, il DM 25 gennaio 2019, che stabilisce una serie di regole in materia di Normativa Antincendio.

Come prevede la legge, questi edifici devono adeguarsi a specifiche disposizioni a seconda dell’altezza che raggiungono e del tipo di facciata di cui dispongono. Le nuove costruzioni dovranno essere naturalmente già a norma (comprese le ristrutturazioni di facciate per una superficie superiore al 50%), mentre per gli edifici esistenti la legge prevede che entro il maggio 2021 ci si debba adeguare all’installazione di impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio e di sistemi di allarme vocale di emergenza. Mentre c’è tempo solo fino a maggio 2020 per adeguare le nuove misure organizzativo-gestionali calibrate apposta in modo diverso a seconda dell’altezza degli edifici che si considerano.

Ecco nel dettaglio cosa è necessario osservare per mettersi in regola.


Normativa Antincendio:
un decreto per ridurre la pericolosità delle facciate degli edifici

Il decreto ministeriale del 2019 contiene specifiche prescrizioni, indirizzate a chi gestisce gli edifici, per ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate.

La norma è volta a tutelare quegli elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza da incendio. Non si parla in questo caso di normativa antincendio, ma di un elenco di prescrizioni che vanno rispettate per ridurre al minimo i rischi.

I requisiti della nuova normativa antincendio

I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati secondo una serie di parametri e sulla base di relativi obiettivi da raggiungere. Intanto, il più evidente: ossia quello di limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio per via delle fiamme o fumi caldi che fuoriescono dai vani. Poi viene considerata la limitazione della probabilità che l’incendio di una facciata si propaghi a causa di un fuoco avente origine esterna, magari dall’incendio di un edificio adiacente o proveniente dal livello strada. Bisogna poi evitare, o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata, che possono essere frammenti di vetro o di parti disgregate o incendiate. Un problema, questo, che rischia di pregiudicare l’incolumità, in caso di incendio, degli occupanti durante la fuoriuscita, oltre a limitare l’intervento delle squadre di soccorso.

A chi si applica la normativa antincendio

Gli aggiornamenti di legge relativi normativa antincendio chiariscono, infine, che le nuove disposizioni progettuali si applicano a edifici di civile abitazione di nuova realizzazione o a edifici esistenti oggetto di interventi successivi, sulle facciate, e in particolare a oltre il 50% della superficie della facciata, alla data di entrata in vigore del decreto.

Se a tale data i lavori agli edifici presentano già un piano di intervento approvato dai Vigili del Fuoco, in questo caso le disposizioni progettuali non si applicano, poiché si considerano già autorizzate dall’autorità competente.


Come gestire la sicurezza secondo la normativa antincendio

Mettersi in regola con la nuova normativa antincendio non è complicato: è sufficiente applicare una serie di condizioni e accorgimenti da parte del responsabile antincendio. La nuova legge in materia fissa infatti alcuni livelli di prestazione, indicati da 0 a 3, con prescrizioni crescenti. Il provvedimento descrive le nuove misure, calibrate in funzione dell’altezza degli edifici: più un edificio è alto, più la norma da rispettare è rigorosa.

Per gli edifici con altezza tra i 12 e i 24 metri (livello 0), è necessario semplicemente definire una serie di buone prassi da tenere non soltanto in caso di emergenza, ma da attuare nella quotidianità. Rientrano in questa categoria semplici attività praticate e gestite dal responsabile antincendio, prevalentemente di carattere informativo, mentre per gli occupanti degli edifici viene richiesta la conoscenza e l’osservanza delle indicazioni.

Per gli edifici tra i 24 e i 54 metri di altezza (livello 1), la pianificazione dell’emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture.

In caso di edifici alti tra i 54 e gli 80 metri (livello 2) oltre agli adempimenti del livello 1 è necessario installare un impianto manuale di segnalazione d’incendio, con indicatori sia ottici sia acustici.

Se gli edifici superano gli 80 metri di altezza, infine, (livello 3) è necessario aggiungere alle prescrizioni dei livelli precedenti anche un responsabile della gestione della sicurezza antincendio, un coordinatore dell’emergenza e la individuazione, da parte del responsabile dell’attività, di un centro di gestione dell’eventuale emergenza, che funga anche da luogo di coordinamento dell’emergenza.

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