Categorie: Igiene ambientale

La sanificazione delle aziende obbligatoria è stata oggetto quest’anno di diversi provvedimenti che, come è noto, sono stati varati per far fronte alla crisi pandemica. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato il DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre. Il Decreto, nella sostanza, ribadisce quanto stabilito dai DPCM precedenti, come si può evincere anche dalla pagina dedicata alla sicurezza dei lavoratori presente sul sito del Ministero della Salute. Poiché, tuttavia, ci possono essere ancora dei fraintendimenti in merito alla sanificazione delle aziende da ritenersi obbligatoria, è opportuno richiamare i caposaldi della normativa per evitare, oltre che di incorrere in un maggiore rischio di contagio, di essere passibili di sanzioni da parte delle autorità preposte. I documenti che, a tale scopo, possono fugare ogni dubbio sono la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della Salute e il Protocollo d’intesa del 14 marzo 2020.

 

La sanificazione aziende obbligatoria in caso di Covid accertato

La Circolare e il Protocollo consentono di chiarire il carattere dell’obbligatorietà della sanificazione in azienda, suddividendolo tra organizzazioni con casi conclamati di Covid-19 e imprese in cui i casi non siano stati registrati. In particolare, la prima si sofferma sulla pulizia di ambienti non sanitari “dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19”, prescrivendo che la decontaminazione dei locali sia eseguita da “personale che indossa DPI” e che dopo l’uso, i DPI monouso vadano “smaltiti come materiale potenzialmente infetto”.

Pur utilizzando il termine “sanificazione” solo nel paragrafo sulla pulizia in ambienti sanitari, è implicito che la sanificazione delle aziende sia obbligatoria qualora ci sia stata un’infezione accertata. Così come è implicito che tutte le operazioni di pulizia, dall’uso di ipoclorito di sodio 0,1% a quello dei DPI, fino al loro corretto smaltimento, richiedano il ricorso a imprese e personale specializzato. In pratica, la norma rimanda, senza citarle, alle imprese autorizzate ai sensi del DM 274/1997.

 

La sanificazione aziende obbligatoria in tutte le imprese

Il Protocollo d’intesa contempla la sanificazione delle aziende obbligatoria anche per tutte quelle in cui non ci siano stati episodi di Coronavirus e al punto 4 raccomanda: “L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”.

Nel rimandare alla Circolare del ministero della Salute in presenza di una persona con Covid-19, il Protocollo specifica che in generale “occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi”. Affinché, perciò, le imprese possano risultare a norma con quanto prescritto, devono riuscire a compiere le attività di sanificazione che il DM 274/1997 definisce come “quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione”. Compito che difficilmente si può assolvere senza competenze specifiche in materia.


Perché è necessario rivolgersi a società specializzate

A conferma indiretta che la sanificazione obbligatoria delle aziende presupponga l’incarico a imprese esterne specializzate, l’art. 64 del DL 18/2020 ha introdotto un credito d’imposta “nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020”.

È abbastanza evidente che le aziende, per poter usufruire del credito d’imposta, debbano dimostrare di aver speso delle risorse in questa direzione, risorse che non si possono limitare soltanto all’acquisto di detergenti idonei, ma devono riferirsi all’intero processo di sanificazione. Per il solo acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza è il DL 23/2020, il cosiddetto “Decreto liquidità”, ad aver esteso il credito d’imposta. Se, invece, le aziende intendono essere in regola con la sanificazione obbligatoria, devono rivolgersi a quelle società di Facility Management in grado di assicurarla.

New call-to-action