Categorie: Igiene ambientale

I requisiti per la sanificazione degli ambienti di lavoro erano già previsti nella normativa italiana, prima che l’insorgenza dell’epidemia da Coronavirus li mettesse al centro dell’attenzione delle aziende. In un elenco che li contempli, perciò, è utile suddividere questi requisiti tra quelli in vigore nel periodo antecedente ai DCPM e alle circolari emanati per contrastare il contagio, e quelli che oggi si focalizzano sulle attività di pulizia specifiche contro il Covid-19. La normativa di riferimento, che comunque trova conferma anche nell’attuale situazione, è composta dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 82 recante “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” e dal DM 7 luglio 1997 n. 274 che stabilisce quali sono i requisiti morali, finanziari e tecnici delle imprese per poter esercitare l’attività in questione. Il DM ne cita due: capacità economico finanziaria, capacità tecnica e organizzativa. Un terzo requisito, quello dell’onorabilità, è indicato nella Legge 82/94.

 

Requisiti per sanificazione ambienti ante Covid-19

Il requisito della capacità economica finanziaria contempla che l’impresa incaricata della sanificazione debba possedere condizioni oggettive, quali l’iscrizione a INPS e INAIL di tutti gli addetti, l’assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni e l’esistenza di rapporti consolidati con il sistema bancario. Per capacità tecnica e organizzativa, invece, si intendono soprattutto i requisiti tecnico-professionali posseduti dal titolare stesso, da un socio o da un dipendente, a esclusione di un consulente o di un professionista esterno. Il requisito dell’onorabilità, a cui è dedicato l’art. 2 della legge 82/94, sancisce la mancanza di condanne penali e di misure di prevenzione, nonché l’assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria. Questi requisiti, ovviamente, non vengono meno con i provvedimenti varati nell’arco di quest’anno a contrasto del virus. In particolare, a corredo dei DPCM, vanno considerati essenziali due documenti: la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e il Rapporto dell’Istituto Sanitario della Sanità del 15 maggio 2020.

 

Requisiti per sanificazione ambienti post Covid-19

La Circolare n. 5443, con riguardo ai requisiti per la sanificazione di ambienti non sanitari, dispone che “i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati”. A tale scopo, raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia, mentre, per le superfici che possono essere danneggiate da questa sostanza, prescrive il ricorso di etanolo al 70% con un detergente neutro. “Tutte le operazioni di pulizia - si legge ancora nella Circolare - devono essere condotte da personale che indossa DPI”, tenendo presente che i dispositivi di protezione individuale monouso devono essere smaltiti successivamente come materiale potenzialmente infetto. “Vanno pulite con particolare attenzione - sottolinea il documento del Ministero - tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari”. Il Rapporto ISS aggiunge a queste superfici quelle cosiddette “ad alta frequenza” come maniglie, cellulare, tablet, PC, occhiali e altri oggetti di uso frequente.

 

Come semplificare il problema dell’accesso ai locali

I requisiti per la sanificazione degli ambienti finora richiamati potrebbero non bastare. Se, infatti, si incarica un’impresa esterna di effettuare le pulizie giornaliere, nonché le sanificazioni periodiche o straordinarie (qualora siano stati riscontrati episodi di Covid-19), non può venir meno la vigilanza sull’accesso ai locali. Tale vigilanza riguarda anzitutto i dipendenti dell’azienda che, ad esempio, devono essere sottoposti quotidianamente al controllo della temperatura corporea, ma interessa anche il personale esterno. Le regole aziendali si applicano anche in questo caso e ciò significa che, al fine di una semplificazione delle procedure, oggi più che mai è conveniente interloquire con il minor numero di soggetti esterni. In altri termini, affidare in outsourcing più servizi allo stesso provider di Facility Management, oltre a quello di pulizia, può semplificare le procedure di accesso. Non è uno dei requisiti che nella sanificazione degli ambienti è previsto per legge, ma oggi può offrire maggiori garanzie di rispetto delle norme.

white-paper-facility-management-come-rendere-piu-efficienti-i-servizi-alle-persone-e-agli-edifici